La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180/2021 depositata il 30.07.2021, ha dichiarato “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Roma, sezione lavoro…”.
Pertanto, ai fini della ricostruzione di carriera (e, conseguentemente, ai fini della mobilità) non potrà essere valutato il servizio pre ruolo svolto presso le scuole paritarie.
La Corte Costituzionale ha ritenuto che le due tipologie di scuole (statale e paritarie) presentano significative differenze nei rispettivi sistemi di selezione e reclutamento del personale docente, tali da impedirne la completa equiparazione.
Innanzi tutto “solo gli istituti scolastici pareggiati … ormai definitivamente superati dall’ordinamento scolastico dovevano garantire che il numero e il tipo delle cattedre fossero uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali e che le stesse cattedre fossero «occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all’insegnamento corrispondente» (art. 356, comma 2, lettera b, del d.lgs. n. 297 del 1994). Per l’accesso all’insegnamento negli istituti paritari, viceversa, non è stabilita alcuna selezione di carattere concorsuale ed è previsto il solo requisito dell’abilitazione (art. 1, comma 4, lettera g, della legge n. 62 del 2000), dovendosi peraltro rilevare che la stessa necessità di tale requisito è stata ripetutamente derogata”.
Nè sussiste una completa equiparazione del rapporto di lavoro prestato presso le scuole paritarie a quello reso in quelle statali, atteso che, nonostante la comune appartenenza al sistema nazionale di istruzione, nell’assunzione dei docenti della scuola paritaria manca la previsione di un’attività procedimentale che regoli la selezione e il reclutamento degli insegnanti. Con conseguenza inapplicabilità dei principi generali che, ai sensi dell’art. 97 Cost., devono informare l’attività dell’amministrazione pubblica.
Infine, se è vero che l’art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333 consente la valutazione dei servizi d’insegnamento prestati nelle scuole paritarie nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, ai soli fini della integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente, questa norma riveste carattere eccezionale e deve ritenersi di stretta interpretazione e conseguentemente insuscettibile di applicazione analogica.