Meritevoli di segnalazione sono due sentenze, rispettivamente del Tribunale di Agrigento e del Tribunale di Sciacca, che con riguardo al contenzioso “Carta Docente”, dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, hanno ritenuto – a mio avviso correttamente – che il bonus andasse riconosciuto anche per le annualità di docenza svolte per il tramite di contratti di supplenza breve che, tuttavia, si erano prorogate pressocchè initerrottamente per tutto l’anno scolastico giungendo fino al termine delle lezioni e talvolta anche oltre, attesa la sostanziale sovrapponibilità della supplenza rispetto a quella annuale o al 30 giugno.
Dichiara, infatti, il Tribunale di Agrigento nella sentenza n.106/2024
“In merito alle supplenze c.d. brevi svolte nell’anno scolastico 2020/2021 , si rileva che la parte ha svolto attività di docenza con effettiva continuità temporale e per la quasi totalità dell’anno scolastico, il che (come rilevato in un precedente del Tribunale di Torino che si condivide e si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp.att. c.p.c.) “consente di ritenere la prestazione lavorativa della ricorrente sostanzialmente comparabile con quella dei docenti a tempo indeterminato” (cfr. Trib. Torino n.883/2023 del 14.12.2023)”;
Il Tribunale di Sciacca, nella sentenza n. 79/2024 parimenti afferma:
“In particolare, per l’anno scolastico 2020/2021, XXXX ha stipulato: un primo contratto con decorrenza dal 15-10-2020 al 09-06-2021; seguito da un secondo con decorrenza dal 14-06-2021 al 26-06-2021. Per l’anno scolastico successivo, 2021/2022, la ricorrente è stata parte di due distinti contratti: il primo con decorrenza dal 17-09-2021 al 03-10-2021; ed il secondo con decorrenza 04-10-2021 al 30-06-2022, dunque sino al termine delle attività didattiche.
Con riguardo alla contestazione mossa dal MIUR in sede di memoria di costituzione e difensiva, circa la carenza della condizione di annualità, nell’ attività di docenza impartita per l’a.s. 2020/202l, si osserva come nonostante i contratti stipulati dalla XXXX non rientrino nelle ipotesi contemplate dal Corte di Cassazione nella recente sentenza con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ovvero incarichi di docenza annuali ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124/1999; incarichi fino al termine delle attività didattiche ex art. 4, comma 2, L.n. 124/1999, ad ogni modo si evince una forma di continuità nell’esercizio della prestazione lavorativa tale da renderla perfettamente comparabile con l’attività resa dal docente assunto con contratto a tempo indeterminato.
Sul punto si condividono le argomentazioni del Tribunale di Verona secondo cui “Dal complesso delle disposizioni che regolano l’Istituto, nella lettura offerta dalla Suprema Corte, si evince come la ratio del beneficio risieda – nell’ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico – nell’offrire al corpo docente un sostegno formativo all’intera attività didattica che si moduli su un piano di “continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”. Ciò posto, risulterebbe incomprensibile, prima ancora che del tutto irragionevole ed in contrasto con l’art. 3 Cost., riconoscere il “bonus” (…) al supplente che “copra” l’intero anno scolastico sino al termine delle attività didattiche in virtù di un unico contratto a tempo determinato da settembre fino a giugno (come è nel caso in scrutinio), e negarlo al docente che “copra” esattamente lo stesso periodo per “sommatoria” di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi nello stesso istituto, con lo stesso orario e per la stessa classe di concorso. Si ritiene, allora, che la Carta Docenti debba essere riconosciuta in misura piena anche ai docenti che, in virtù del conferimento di plurime supplenze temporanee consecutive, prestino servizio continuativo sino al termine delle attività didattiche” (cfr. sent. n. 588/2023).
In ragione di quanto sopra esposto, previa parziale disapplicazione dell’art. 1, comma 121, L. 107/2015, va accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento della carta docente per le annualità 2020/2021 e 2021/2022.”.