Se l’incarico di docenza e’ conferito in data successiva alla data del 30 ottobre di cui al d.m. 2016 – data entro la quale per i docenti in ruolo è possibile registrarsi sulla piattaforma informatica ministeriale per avere accesso alla Carta Docente” – la prescrizione decorre dalla scadenza di detto termine dell’anno successivo in quanto, in questo caso, solo con l’apertura della nuova finestra per la registrazione la docente precaria avrebbe avuto accesso a detta piattaforma.
Il Tribunale di Trapani, nella sentenza n. 23/2024 così, infatti, afferma:
“Con riferimento alla ricorrente XXX, invece, il diritto relativo all’a.s. 2017/2018 non può ritenersi prescritto.
Ed invero, il contratto stipulato dalla XXX per l’a.s. 2017/2018 ha avuto decorrenza dal 31.10.2017, successivamente al termine ultimo del 30.10.2017 – fissato dal decreto del 28.11.2016 – in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica. A ben vedere, dunque, la docente avrebbe potuto per la prima volta fare richiesta della Carta Docente per l’a.s. 2017/18 solo nella finestra relativa all’anno successivo 2018/2019, e cioè dal 01.09.2018 al 30.10.2018. Deve pertanto ritenersi che la diffida inviata l’11.01.2023 interrompa i termini anche per l’a.s. 2017/2018 e che pertanto vada riconosciuto il diritto anche per tale annualità.”