Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana – Giudice Unico delle Pensioni.
La Corte dei Conti, con la sentenza n. 243 del 14.02.2022, ha accolto il ricorso di un miliare che, posto provvisoriamente in ausiliaria con il sistema di calcolo della pensione retributivo, dopo oltre tre anni e pur rimanendo la prestazione pensionistica provvisoria, si è visto ricalcolare la pensione con il sistema misto, con contestuale riduzione della misura e determinazione di indebito recuperato mensilmente sulla pensione già ridotta.
Deducendo la tardiva verifica da parte dell’Amministrazione della validità della contribuzione utilizzata per l’applicazione del sistema retributivo, nonostante più volte accertata con rilascio di attestazione, il ricorrente chiedeva condannarsi l’Amministrazione militare all’annullamento dell’indebito con restituzione di quanto mensilmente recuperato e chiedeva, altresì, il ripristino del sistema di calcolo retributivo o, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente atteso che la tardiva verifica da parte dell’Amministrazione aveva inibito – per decorrenza del termine di legge – il suo potere di riscattare ulteriori periodi contributivi utili a garantirsi il sistema di calcolo retributivo.
La Corte dei Conti ha innanzi tutto sancito il diritto all’annullamento dell’indebito anche durante il corso della pensione provvisoria ritenendo che “indiscusso (anche indipendentemente dall’occasione costituita dall’adozione del provvedimento definitivo di liquidazione, ipotesi direttamente riguardata dal pronunciamento delle SS.RR.) il potere/dovere di revisione dell’Amministrazione lungo tutta la durata dell’erogazione del trattamento provvisorio, onde rimuovere gli errori e/o i vizi da cui quest’ultimo risulta affetto, indiscutibile è, del pari, che il decorso di un triennio (termine ricavato dalle SS.RR. da altre norme pensionistiche, in primis dall’art. 205 T.U. 1092/1973: nella specie il triennio si colloca fra l’01.04.2017 ed il 07.09.2020) è evenienza atta a fondare il legittimo affidamento dell’interessato nella correttezza dell’originaria liquidazione sempreché si accompagni ad ulteriori (ed innominati) elementi fattuali che compete al giudice del merito di accertare”
Inoltre, accertata l’ingiustificata tardività della verifica contributiva effettuata dall’Amministrazione e il rigetto opposto da INPS alla nuova domanda di riscatto del ricorrente di ulteriori periodi contributivi che avrebbero consentito al militare di ripristinare il sistema di calcolo retributivo, ha ritenuto, da un lato che la predetta domanda di riscatto fosse procedibile per non avere l’Istituto previdenziale espressamente eccepito la decadenza per decorso del termine di legge, dall’altro lato, il diritto al ricalcolo del sistema di pensione retributivo ove, in esito alla domanda di riscatto così riattivata, se ne presentassero i presupposti, con condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze pensionistiche maturate e maturande.