Tribunale di Trapani sez. lavoro, ordinanza cautelare del 21.09.2023
Il Tribunale di Trapani ha accolto il ricorso cautelare di una docente che, regolarmente inserita nel sistema scolastico e posizionata in GAE nonché nelle graduatorie di Istituto, era stata depennata per avere compiuto 67 anni di età, requisito anagrafico per l’accesso al pensionamento.
Il provvedimento è stato ritenuto illegittimo in quanto la docente, pur avendo maturato l’età anagrafica, non possedeva il requisito contributivo minimo di vent’anni di contribuzione per l’accesso al pensionamento.
Il Tribunale ha quindi condannato l’Amministrazione a reinserire la docente nelle GAE nella stessa posizione e con il medesimo punteggio posseduto al momento della cancellazione.
Sul punto, rileva che l’art. 509 “Collocamento a riposo per raggiunti limiti d’età”, del d. lgs. n. 297/1994, al comma 3, dispone:
“3 . Il personale, che, al compimento del 65° anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il 70° anno di età.”
E’ pertanto principio codificato dalla legislazione scolastica che il personale docente può permanere in servizio fino al 70° anno di età (oggi spostato al 71° anno di età in virtù dell’adeguamento alla speranza di vita) al fine di continuare a versare i contributi necessari per l’accesso alla pensione.
Tali disposizioni devono necessariamente essere applicate anche al personale docente precario onde evitare di incorrere nella discriminazione vietata dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro Europeo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva Europea 1999/70/CEE, che tutela il diritto dei lavoratori a tempo determinato a non essere discriminati.
Del resto, lo stesso art. 541 del d. lgs. n. 297/1994, al comma 2, dispone:
“2 . Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo.”
E’ quindi evidente, in applicazione della stessa normativa di settore, oltre che dell’Accordo Quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE, che sussiste il diritto del personale docente precario a permanere nelle graduatorie da cui il Ministero attinge per il conferimento degli incarichi di supplenza e, nella fattispecie, nelle GAE e nelle graduatorie di istituto, come del resto riconosciuto in modo pressochè unanime sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità.
Il Tribunale ha, quindi, statuito:
“Quindi, se l’estensione fino ai 71 anni del rapporto lavorativo, prevista per i docenti di ruolo dal citato art. 509 T.U. istruzione, è deputato a salvaguardare il bene appena delineato, appare decisamente irragionevole e discriminatoria la mancata estensione della stessa pure ai docenti precari, tenuto conto dei vincoli stabiliti dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Dir. 70/99 CE.”
Il Tribunale ha pure accolto la richiesta di provvedimento cautelare d’urgenza così statuendo:
“Pure in ordine al periculum in mora, il ricorso è fondato, in quanto il tempo a disposizione della lavoratrice per raggiungere i 20 anni di contribuzione è comunque limitato (fino ai 71 anni), e la protrazione della situazione in essere (il mancato conferimento di incarichi) va ad erodere in modo irreparabile l’interesse a conseguire il raggiungimento dei requisiti per la pensione”.