Con la sentenza n. 730/2022, degna di nota per gli aspetti processuali affrontati, oltre che di merito, la Corte d’Appello di Palermo, ha in toto riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Agrigento con la quale era stato rigettato il ricorso ex art. 28 L. n.300/1970 (già dichiarato inammissibile nella fase sommaria per carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire dell’organizzazione sindacale) accogliendo pienamente le domande formulate dalla FLC CGIL in relazione alla condotta antisindacale tenuta dal Dirigente Scolastico per non avere autorizzato l’assemblea sindacale richiesta dalla RSU.
Ed invero, il Tribunale di Agrigento, sia nella fase sommaria sia in quella di opposizione, senza nemmeno entrare nel merito della controversia, aveva rilevato “la carenza di legittimazione dell’associazione sindacale FLCGL-Federazione Lavoratori della Conoscenza ad agire (tanto più nelle forme di cui all’art. 28 St. lav.) a tutela di interessi collettivi allo stesso non riferibili in quanto afferenti ad un soggetto terzo (la R.S.U.) neppure presente in giudizio” e che “alla rilevata carenza di legittimazione si accompagna la totale mancanza di interesse ad agire, in capo alla medesima sigla sindacale, avverso una condotta asseritamente antisindacale che non appare idonea a pregiudicare gli interessi e le prerogative del sindacato in questione, bensì unicamente le prerogative della R.S.U. in ordine al diritto di quest’ultima di domandare la convocazione di assemblee sindacali ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. b del CCNL comparto scuola del 2007” e ritenendo che “a tutela della lamentata lesione avrebbe dovuto, invece, proporre un’azione nelle forme del rito ordinario del lavoro, stante la riserva della speciale azione di cui all’art. 28 Legge n. 300/70 unicamente alle organizzazioni sindacali i cui interessi siano stati effettivamente lesi dalla condotta antigiuridica del datore di lavoro”.
La Corte d’Appello di Palermo, ritenendo erronea la pronuncia del Tribunale di Agrigento sulle questioni preliminari, ha statuito che “… la legittimazione attiva, esclusa per le RSU (che, invece, possono far valere i loro diritti solo in via ordinaria) spetti esclusivamente alle organizzazioni sindacali aventi carattere nazionale, per il tramite delle articolazioni locali che, non essendo organi delle prime, bensì sue articolazioni periferiche, sono dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale, in capo al segretario di tale organismo periferico”.
Con riguardo all”interesse ad agire ha evidenziato che “Nel caso in esame non è contestato un comportamento che ha effetti esclusivamente nei rapporti tra la RSU e l’Amministrazione datoriale, bensì una condotta che viola un principio di libertà ed attività sindacale in sé lesiva per tutte le categorie di lavoratori, che è certamente interesse del sindacato opporre e fare dichiarare illegittima.
La lesione del diritto all’attività sindacale esercitata dalla RSU con la negazione del diritto alla convocazione dell’assemblea si ripercuote sull’attività sindacale in generale ed è certamente interesse del sindacato (a cui, peraltro, appartiene uno dei membri della RSU richiedenti l’assemblea) garantire che il diritto all’esercizio del diritto di riunione (tutelato dall’art. 20 St. lav.) avvenga in modo pieno e certo, senza alcuna limitazione.
La FLC CGIL ha, pertanto, agito a tutela dell’attività sindacale lesa dalla condotta datoriale posta in essere nei confronti della RSU, che è stata ostacolata nell’esercizio del proprio diritto di riunione”.
Nel merito, la Corte d’Appello ha parimenti accolto tutte le difese del sindacato appellante statuendo che “Pur volendo prescindere dalla carenza di motivazione della comunicazione di diniego del 22.01.2018, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto espresso dal Dirigente nella nota del 5.02.2018, la richiesta di assemblea risulta essere stata effettuata dalla RSU nel suo complesso e non individualmente, nel rispetto, quindi, proprio di quell’art. 8, comma 1, dell’accordo quadro del 7.08.1998.
La RSU costituita presso l’Istituto scolastico in questione è, difatti, composta da 3 componenti (come ammesso dal medesimo Dirigente nella nota del 5.02.2018) e la richiesta di assemblea, formulata nell’istanza del 20.01.2018 dalla “R.S.U. eletta in questo istituto…” (v. doc. n. 1), è stata sottoscritta da due dei tre componenti, quindi collegialmente e secondo il principio di maggioranza di cui all’art. 8, comma 1, dell’accordo quadro più volte citato”.
Inoltre, “l’ulteriore contestazione, riguardante il mancato preavviso di giorni 6, oltre ad essere tardivamente espressa solo in data 5 febbraio 2018, risulta infondata in quanto la richiesta di convocazione per il 26 gennaio 2018 è stata protocollata il 20 gennaio precedente (v. doc n.1), e la su citata disposizione non impone che i sei giorni previsti dalla disposizione contrattuale siano da intendersi “liberi”.
La Corte ha quindi ritenuto “l’illegittimità del diniego, fondato sulla pretesa del Dirigente che la convocazione fosse richiesta da tutti e tre i componenti, secondo un principio di unanimità non codificato da alcuna disposizione, né contrattuale né legislativa, idoneo a ledere le prerogative sindacali collettive ed a comprimere il libero esercizio del diritto di riunirsi in assemblea – garantito dall’art.20 dello S.d.L. – che, in effetti, non si è mai svolta”.
Conseguentemente, constatata l’attualità della lesione, laddove, a prescindere dalla singola azione lesiva e con una valutazione globale, il comportamento illegittimo risulti persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo sia per la portata intimidatoria sia per la situazione di incertezza che ne è derivata e quindi tale da determinare una restrizione o un’ostacolo del libero esercizio delle libertà sindacali, la Corte d’Appello di Palermo ha ritenuto la necessità di una pronuncia dichiarativa della cessazione del comportamento antisindacale e quindi ha statuito:
“che il diniego, opposto all’Amministrazione Scolastica, in persona del Dirigente, all’indizione dell’assemblea sindacale convocata dalla RSU per il giorno 26 gennaio 2018 costituisce condotta antisindacale e, per l’effetto, ordina alla parte appellata la cessazione di tale comportamento antisindacale consentendo, per il futuro, lo svolgimento delle assemblee sindacali nel rispetto di quanto previsto dall’art.8 del CCNL del comparto scuola;
dispone la pubblicazione della presente sentenza mediante affissione nella bacheca della RSU dell’istituto scolastico “R.Politi” di Agrigento e comunque nell’apposito spazio, accessibile a tutti i dipendenti, destinato alle comunicazioni scolastiche”.