La Corte d’Appello di Palermo, sez. lav., con la sentenza n. 837/2021, ha riformato la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva negato il diritto del docente che, passato nel ruolo della scuola secondaria di secondo grado, aveva ottenuto una ricostruzione di carriera con valutazione ridotta del servizio in ruolo svolto in precedenza nella scuola primaria.
L’art. 485 T.U. infatti prevede che il servizio svolto nella scuola primaria venga valutato alla stregua del servizio pre-ruolo con la conseguenza che il docente che effettua il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado si vede decurtato il servizio svolto di un terzo per gli anni successivi al quarto.
La Corte d’Appello di Palermo – sulla scorta della giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione che ha stabilito che, nei passaggi di ruolo il servizio, svolto nel ruolo precedente deve essere valutato per intero per effetto del combinato disposto del D.P.R. n.417 del 1974, artt. 77, 83 e della L. n.312 del 1980, art.57 – ha dichiarato che l’appellante “alla data del passaggio nel ruolo della scuola secondaria superiore, aveva diritto alla ricostruzione della carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio di ruolo svolto presso la scuola primaria – nei periodi specificati in parte motiva – e, per l’effetto, condanna parte appellata ad adottare i provvedimenti consequenziali sulla ricostruzione della carriera e sull’attribuzione della fascia stipendiale correlata all’anzianità complessiva e a corrispondergli le differenze stipendiali maturate non oltre il quinquennio data di notifica del ricorso di primo grado, oltre interessi”.