Il Tribunale di Agrigento – sez. lav. – con sentenza del 14.04.2021, ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dal personale ex lsu con contratto co.co.co..
Detto personale, inserito nelle scuole nel 2001 con mansioni corrispondenti a quelle degli assistenti amministrativi veniva stabilizzato solo nel 2018, dopo 17 anni di lavoro precario.
E’ stato altresì riconosciuto il diritto alla valutazione dell’intero servizio prestato ai fini della ricostruzione di carriera.
Il Ministero dell’Istruzione è stato quindi condannato al pagamento delle differenze retributive maturate ed alla progressione stipendiale.
Il Tribunale, infatti, ha statuito: “… si ritiene, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, che l’attività lavorativa svolta dal ricorrente nel periodo compreso tra l’1.07.2001 e il 31.08.2018 – oltre a non essere finalizzata alla realizzazione di alcun progetto specifico – sia stata caratterizzata da modalità concrete di attuazione che presentano una serie di significativi indici sintomatici della subordinazione (si vedano, in particolare, la documentazione relativa a comunicazioni di servizio nonché quella concernente le richieste di ferie e permessi), i quali denotano il pieno e stabile inserimento del ricorrente nell’organizzazione dell’Istituto, lo svolgimento dell’attività lavorativa secondo modalità del tutto identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato, l’assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell’ambito della quale la prestazione deve essere resa.
Ne deriva che, secondo quanto previsto dall’art. 2126 c.c., spetta alla parte ricorrente il trattamento retributivo del lavoro subordinato per il periodo in cui il rapporto ha avuto materiale esecuzione: in particolare, va dichiarato il suo diritto al riconoscimento della progressione stipendiale prevista dal CCNL di settore sulla base dell’anzianità di servizio maturata e alla corresponsione delle differenze retributive tra il trattamento economico conseguito quale collaboratore coordinato e continuativo e quello dovuto sulla base delle previsioni del CCNL del Comparto Scuola ai dipendenti ATA con profilo professionale di assistente amministrativo.
E’ bene precisare, poi, che dette somme vanno calcolate avuto riguardo alla progressione stipendiale che avrebbe dovuto essere riconosciuta al ricorrente (al pari dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato) sin dall’origine del rapporto, non potendo invece trovare applicazione “l’art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola .. nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell’art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi”, in quanto detta norma “si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE”; sicché “il giudice … è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, … l’intero servizio effettivo prestato” (cfr. Cassazione, 28 novembre 2019, n. 31150).”