Importante vittoria al Consiglio di Giustizia Amministrativa (sent. n. 102/2021) che ha annullato la sentenza del TAR Catania con la quale era stata denegata la giurisdizione in materia di Graduatorie Provinciali delle Supplenze, rinviando per il merito al medesimo TAR.
In particolare il CGA con riguardo alle graduatorie di istituto ha stabilito “come rispetto ad esse, “per consolidata giurisprudenza amministrativa, ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale”, sì da affermare, per questo secondo tipo di procedure, che nelle controversie in materia, “in cui si discute dell’inserimento dei docenti nelle graduatorie d’istituto non vengono in rilievo meri atti di gestione della graduatoria già formata, ma vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali”.
La predetta sentenza è stata peraltro confermata da quella recentissima del Consiglio di Stato n. 2007/2021.