Sono stati depositati in diversi Tribunali siciliani ricorsi individuali e collettivi volti ad ottenere la corretta ricostruzione di carriera dei docenti e del personale ATA assunti in ruolo e la condanna dell’Amministrazione a corrispondere le differenze retributive maturate in seguito al conseguente inquadramento nel corretto scaglione stipendiale.
Allo stato, infatti, il MIUR riconosce il servizio pre-ruolo per intero solo con riferimento agli ultimi 4 anni, mentre i precedenti li riconosce solo per 2/3.
Tale modus procedendi, tuttavia, è in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell’accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE.CEEP, recepito dalla Dir. 1999/70/CE che vieta ogni discriminazione – che non sia giustificata da ragioni oggettive – tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato ed in virtù del quale la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha riconosciuto il diritto agli scatti stipendiali anche durante gli anni del servizio precario.
Con decisione del 20 settembre scorso, la Corte di Giustizia ha tuttavia stabilito che la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale la quale, ai fini dell’inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.
Ciò in considerazione della circostanza per cui i docenti non in ruolo possono fare valere come anno intero un servizio di soli 180 giorni, diversamente dai docenti assunti in ruolo che, invece, prestano servizio per l’intero anno.
Il predetto principio, tuttavia, non solo non potrà trovare applicazione nei casi in cui il docente ha comunque un servizio precario, in tutto o in parte, effettuato sull’intero anno ma anche per il personale ATA per il quale l’anno è computato sul servizio effettivamente svolto.
Inoltre, è evidente il contrasto di tale principio con quello, affermato dalla Corte di Giustizia Europea e dalla stessa non messo in discussione, per cui i docenti precari hanno invece diritto al computo dell’anzianità di servizio come i docenti di ruolo.
E’ sempre possibile aderire al ricorso per tutto il personale ATA e, al momento, fino ad un chiarimento definitivo che consenta una interpretazione armonica e ragionevole delle disposizoni normative in oggetto, dei docenti che possono far valere un pre-ruolo ad anno intero e non calcolato solo su 180 giorni.
La prescrizione dell’azione è decennale (ma le differenze retributive arretrate si prescrivono in 5 anni) pertanto possono aderire soltanto coloro il cui decreto di ricostruzione di carriera non è antecedente di oltre 10 anni rispetto alla data di deposito del ricorso.
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