Con la sentenza n. 31150 del 28.11.2019, la Corte di Cassazione ha fatto il punto sulla ricostruzione di carriera del personale ATA evidenziando che il regime allo stesso applicabile è diverso da quello che riguarda il personale docente e che quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 20.09.2018 (causa C 466/17, Motter), non riguarda il personale tecnico, amministrativo ed ausiliario della scuola.
La predetta sentenza, al punto 6, precisa infatti che “ … la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quello che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente perchè … il servizio utile è solo quello «effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito».
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l’art. 11, comma 14, della L. n. 124/1999 che intervenendo sul testo dell’art. 489, e non su quello dell’art. 570 del T.U., ha previsto l’equiparazione all’anno scolastico intero del servizio scolastico «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale »”
Al successivo punto 10, la Corte statuisce: “… deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest’ultimo perchè il personale tecnico, amministrativo ed ausiliario non può giovarsi della fictio juris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della L. n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia»”.
In conclusione, la Corte enuncia il principio per cui: “L’art. 569 del d. lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell’at. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, l’intero servizio effettivo prestato”.
E’ quindi possibile per il personale ATA impugnare il decreto di ricostruzione di carriera ottenuto negli ultimi dieci anni al fine di ottenere la corretta ricostruzione della propria anzianità lavorativa e il conseguente corretto inquadramento stipendiale, con diritto alle relative differenze retributive.