E’ possibile ottenere il riconoscimento degli anni di servizio prestati presso la scuola dell’infanzia ai fini del computo dell’anzianità di servizio nella ricostruzione di carriera in seguito al passaggio di ruolo alla scuola superiore.
Allo stato attuale, l’Amministrazione scolastica determina l’anzianità di servizio del docente che abbia effettuato il passaggio di ruolo alla scuola superiore senza alcuna valutazione degli anni di insegnamento svolti presso la scuola dell’infanzia.
Peraltro, ciò avviene con il sistema della temporizzazione in virtù del quale lo stipendio del docente è parametrato al valore dello stipendio percepito nel ruolo di provenienza, secondo un criterio di equiparazione economica e non di effettiva anzianità di servizio (numero di anni di insegnamento in ruolo e pre-ruolo).
Tale sistema determina una notevole riduzione della retribuzione spettante che in alcuni casi è addirittura minore a quella percepita negli ultimi anni di insegnamento nel ruolo di provenienza.
Infatti, lo stipendio del docente di scuola dell’infanzia è comparabile allo stipendio del docente di scuola superiore secondaria di una fascia stipendiale inferiore. Pertanto, la temporizzazione determina una anzianità di carriera inferiore a quella effettiva ed il conseguente inquadramento in uno scaglione stipendiale più basso. Per fare un esempio: il docente inquadrato nel 2019 nella fascia 15-20 della scuola dell’infanzia percepisce un trattamento economico equiparabile a quello del docente di scuola superiore di II grado della fascia 9-14.
La scuola procede successivamente alla ricostruzione di carriera secondo il criterio dell’anzianità di servizio ma poichè gli anni svolti nella scuola dell’infanzia non vengono computati, l’anzianità diminuisce e quindi si determina comunque un inquadramento in una fascia stipendiale più bassa rispetto a quella di diritto spettante e spesso più o meno equivalente a quella della temporizzazione.
Il risultato è l’inserimento del docente che effettua il passaggio di ruolo in un livello retributivo inferiore a quello che dovrebbe essere riconosciuto in relazione agli anni di insegnamento svolti e, talvolta, ciò determina anche un debito retributivo nei confronti dell’Amministrazione scolastica.
La Suprema Corte ha, invece, stabilito che “… nel sistema di cui all’art. 57, legge n. 312 del 1980 e all’art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974 si è in presenza di un sistema che introduce una mobilità e un’osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola, per cui l’anzianità maturata in servizio di ruolo viene conservata in caso di passaggio ad un ruolo diverso ai fini della ricostruzione di carriera (v. Cass. n. 2037 del 2013). 5.1. Tale orientamento è stato fatto proprio dalle S.U. con la sentenza n. 9144 del 2016, la quale ha affermato che, in tema di passaggi di ruolo del personale docente per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della L. n. 312 del 1980 all’insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della c.d. temporizzazione. […]” (Cass., sez. lav., n. 29771/2018, vedi anche, conformi Cass. SS.UU. n. 9144/2016, nonchè nelle successive n.9397/2017, n. 8998/2017 e n. 19779/2016).
Il superiore principio è stato confermato anche dalla recentissima ordinanza n. 33409 del 17-12-2019, la Cass. civ. Sez. lavoro, che ha ribadito come in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della L. n. 312 del 1980, all’insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della c.d. temporizzazione.