L’Amministrazione scolastica ha riconosciuto il punteggio spettante per il periodo di servizio militare svolto dal ricorrente prima della nomina in ruolo ma dopo l’acquisizione del titolo per l’insegnamento, ai fini della formazione della graduatoria interna di istituto.
Il predetto punteggio non era stato attribuito dall’Amministrazione scolastica – con conseguente decurtazione dei punti spettanti al ricorrente nella predetta graduatoria – in quanto il servizio era stato svolto non in costanza di nomina.
Ciò, tuttavia, avveniva in violazione dell’art. 485 T.U., al comma 7, che dispone “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Inoltre, la giurisprudenza si era già espressa in molteplici pronunce affermando che “La portata assolutamente generale del 7° comma dell’art. 485 D. L.vo 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive” (Tar Lazio, sez. IV, sent. n. 6421/2008, ma vedi anche Consiglio di Stato con la sentenza n. 9335/2010 e n. 4343/2015).
In seguito a ricorso proposto innanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Agrigento, l’Amministrazione ha ammesso la correttezza del principio di diritto rettificando in autotutela la graduatoria interna di istituto e restituendo il punteggio illegittimamente sottratto al ricorrente.
Il giudizio è stato estinto con cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale dell’Amministrazione (sentenza)