Il Tribunale di Sciacca – sez. lavoro – ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato ad una docente dal Dirigente Scolastico – previa sospensione cautelare della stessa – ai sensi dell’art. 55-quater, lett. a, D.Lgs. n. 165/2001, per essersi assentata dal luogo di lavoro per pochissimi minuti (circa 10) senza previa autorizzazione.
Il Tribunale, in relazione al brevissimo tempo dell’assenza nonchè in considerazione dell’unicità del fatto contestato, ha ritenuto sproporzionata la sanzione disciplinare del licenziamento (senza preavviso) e, rimodulando la sanzione disciplinare nella sospensione dal servizio per sei mesi, in applicazione dell’art. 63, comma 2 bis, del D. lgs. n. 165/2001, ha ordinato la reintegra della lavoratrice con pagamento delle retribuzioni alla stessa dovute a seguito della minore sanzione comminata.
Ha, infatti, ritenuto il Tribunale che “Seppur vero, infatti, che il dato testuale dell’art. 55 quater, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 sembra optare per un automatismo del licenziamento del lavoratore nel caso in cui la condotta di quest’ultimo sia riconducibile a una delle fattispecie enucleate da tale comma (“…si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento”), tuttavia da sempre la costante giurisprudenza, anche costituzionale, ha escluso la possibilità di qualsivoglia determinazione automatica della reazione disciplinare, confermando piuttosto il principio in virtù del quale spetta in ogni caso al Giudice, in sede di verifica della legittimità della sanzione, la valutazione circa il rispetto del canone di proporzionalità, indipendentemente dalla previsione di legge (in tal senso, tra le più recenti, Cass. 9314/18, 28798/17 e 5706/17, nonché Corte cost. nn. 286/99, 239/96 e 971/88)”.
La predetta decisione è stata resa con ordinanza ex art. 1, co. 47 ss, L. n. 92/2012 (“rito Fornero”).