E’ stato inoltrato, innanzi al TAR del Lazio, il ricorso collettivo per l’ammissione dei docenti ITP alla procedura concorsuale bandita con decreto del MIUR n. 85/2018.
Si tratta di un concorso semplificato in quanto è prevista una sola prova orale con attribuzione di un punteggio che consentirà l’inserimento in una graduatoria regionale dalla quale verranno reclutati i docenti da immettere in ruolo.
Il bando di concorso ha tuttavia riservato la partecipazione al concorso ai docenti in possesso del requisito abilitativo e gli insegnanti tecnico-pratici sono stati esclusi.
Il ricorso è fondato sulla circostanza (già accertata dal Consiglio di Stato e dal TAR del Lazio nell’ambito del contenzioso sviluppatosi in relazione al Concorso docenti 2016 di cui al decreto MIUR 106/2016) per la quale per i docenti ITP non è mai stato attuato alcun percorso abilitativo e, pertanto, per tale categoria è stato impossibile acquisire un ulteriore titolo abilitante. Sulla base dello stesso principio – seppure in modo altalenante – sono stata accolte anche alcune domande di inserimento nella II fascia di istituto dei docenti ITP.. Allo stato, tuttavia, l’orientamento per questi ultimi ricorsi è divenuto negativo.
Il TAR del Lazio ha negato il diritto richiesto dagli ITP, ma, in sede di appello, con decreto presidenziale n. 3767/2018 il Consiglio di Stato ha riformato la decisione negativa del TAR del Lazio ed ha ammesso i docenti ITP a partecipare al concorso docenti abilitati 2018.
Alla camera di consiglio del 20 settembre 2018 il Consiglio di Stato ha “congelato” il procedimento in attesa che la Corte Costituzionale decidesse sulla questione di legittimità che era stata sollevata dalla medesima sezione il precedente 3 settembre in relazione al comma 2, lett. b, ed al comma 3, dell’art. 17 del D. lgs. n. 59/2017 ed in esecuzione dei quali è stata bandita la procedura concorsuale de qua. Al momento, pertanto, i ricorrenti che avevano ottenuto ad agosto l’ammissione provvisoria ed urgente al concorso non potranno partecipare ad eventuali prove suppletive che l’Amministrazione decidesse di disporre.