È unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa ed ordinaria il diritto del bambino portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3, L. n. 104/1992 a godere dell’assistenza dell’insegnante di sostegno per tutte le ore corrispondenti alla cattedra dell’insegnante (18 ore scuole secondarie di 1° e 2° grado – 22 ore scuola primaria – 25 ore scuola dell’infanzia). Numerose sentenze sono state ottenute negli anni scorsi innanzi al TAR Sicilia-Palermo.
Il TAR Sicilia – Palermo, tuttavia, ha di recente denegato la propria giurisdizione qualora per l’alunno sia stato già predisposto il PEI (Piano educativo individualizzato) con l’indicazione delle ore di assistenza richieste per l’anno scolastico corrente, pertanto il ricorso andrà promosso presso il Tribunale del luogo in cui l’alunno ha la residenza.
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